Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.P.R. 19/04/2005 n. 170

12. Ai fini del presente regolamento, per progetti e lavori classificati si intendono quelli relativi ad opere delle Forze armate destinate alla difesa militare, dichiarate segrete o eseguibili con speciali misure di sicurezza ai sensi dell'articolo 33 della legge.

13. Per infrastrutture realizzate al di fuori del territorio nazionale si intendono quelle necessarie per il sostegno delle missioni all'estero di qualsiasi natura, effettuate dalle Forze armate.

Art. 3 - Infrastrutture finanziate con i fondi nazionali

1. Le infrastrutture, finanziate con fondi nazionali con le modalità previste dall'articolo 1 della legge 4 ottobre 1988, n. 436, usate dalle Forze armate per attività non riconducibili alla NATO, e quelle che, pur essendo usate da forze alleate, non sono da realizzare con fondi comuni della NATO, sono realizzate con le procedure previste dal presente regolamento.

Art. 4 - Infrastrutture finanziate con fondi comuni della NATO

1. I lavori e le opere finanziati dalla NATO, anche integrati con finanziamento nazionale, in relazione ai quali il Ministero della difesa svolge il ruolo di nazione ospite, sono realizzati con le procedure della NATO.

2. Le infrastrutture destinate al sostegno di missioni della NATO e da queste finanziate totalmente o parzialmente, sono identificate nelle seguenti categorie

a) aeroporti

b) basi navali; installazioni carburanti e lubrificanti

c) comunicazioni

d) impianti di aiuto alla navigazione

e) impianti per l'avvistamento anti-sottomarino e naviglio di superficie

f) impianti per l'avvistamento

g) quartieri generali di guerra e di pace

h) installazioni per l'addestramento

i) installazioni missili terra-terra

l) installazioni missili terra-aria

m) depositi di munizioni

n) siti di immagazzinamento avanzato

o) di supporto per rinforzi

p) progetti speciali riguardanti opere non comprese nelle precedenti categorie.

3. In adempimento dell'articolo 5 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, l'Amministrazione è esonerata dall'applicazione delle leggi e dei decreti di recepimento della direttiva medesima e della direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente il coordinamento delle procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, di trasporto e telecomunicazioni. Le richiamate norme di recepimento delle direttive possono essere applicate dall'Amministrazione, per motivate ragioni.

Art. 5 - Infrastrutture sul territorio nazionale finanziate da Paesi alleati

1. La realizzazione di infrastrutture sul territorio nazionale, finanziate da Paesi alleati, è disciplinata da appositi memorandum di intesa.

2. Le attività connesse alla realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1, sono espletate da Geniodife sulla base di progetti redatti dal paese alleato, fatti salvi i particolari casi nei quali, su proposta di Geniodife, lo Stato maggiore della difesa autorizzi il paese alleato all'espletamento di tutte le attività connesse alla realizzazione.

3. In entrambi i casi di cui al comma 2, appositi accordi regolano le modalità di controllo da parte delle autorità nazionali e sono applicate le procedure del regolamento con l'eccezione di cui al comma 3, dell'articolo 4.

Art. 6 - Infrastrutture realizzate al di fuori del territorio nazionale

1. Le infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 13, possono essere richieste nella fase di dispiegamento delle forze o per il prolungamento delle missioni, acquisendo diverso carattere di priorità ed urgenza in rapporto alla situazione operativa e logistica.

Art. 7 - Funzionamento delle infrastrutture per la difesa militare Ai sensi dell'articolo 12 comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria così come definiti all'articolo 123, comma 1, lettere a) e b), necessari per assicurare l'efficienza delle infrastrutture nella configurazione in cui sono state realizzate, rientrano nella competenza del vertice della Forza armata.

Art. 8 – Mantenimento per l'uso delle infrastrutture della difesa militare

1. Per i lavori di cui all'articolo 7, l'amministrazione e la gestione delle infrastrutture sono disciplinati dal regolamento e da apposite istruzioni tecnicoamministrative.

Art. 9 - Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici

1. L'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, di seguito denominata: «Autorita », ha competenza anche sui lavori del Genio militare ed esercita le sue funzioni in ordine alla realizzazione delle infrastrutture di cui agli articoli 3 e 7, ad esclusione delle opere di cui all'articolo 33 della legge e dell'articolo 122 del presente regolamento.

2. Le comunicazioni all'Autorità, previste dell'articolo 4, comma 17, della legge sono effettuate da Geniodife.

3. Per le attività previste dall'articolo 7, le comunicazioni sono effettuate dall'ente di Forza armata titolare dell'attività negoziale, e sono estese per conoscenza a Geniodife.

4. L'Autorità, ai fini dell'esercizio della vigilanza, può richiedere notizie e chiarimenti fissando i termini entro i quali i destinatari devono inviare gli elementi richiesti.

5. L'Autorità può convocare, funzionari interessati alle attività di cui ai commi 2 e 3, con preavviso non inferiore a trenta giorni e con l'indicazione degli argomenti su cui devono essere sentiti.

6. L'Autorità può anche inviare, previo preavviso non inferiore a trenta giorni, i funzionari per assumere notizie e chiarimenti presso le sedi degli enti di cui ai commi 2 e 3.

7. Gli enti esecutori degli interventi di cui all'articolo 7, informano Geniodife delle attività dell'Autorità di cui ai commi 4, 5 e 6.

Art. 10 - Istruttoria e provvedimenti conseguenti

1. In relazione agli elementi acquisiti anche a norma dell'articolo 9, l'Autorità delibera l'apertura dell'istruttoria in merito alla situazione sottoposta ad esame e ne dà comunicazione a tutti i soggetti interessati.

2. La comunicazione deve contenere gli elementi essenziali della fattispecie oggetto di istruttoria, e deve assegnare il termine, non inferiore a venti giorni, entro il quale il destinatario può chiedere di essere sentito.

3. Per l'espletamento delle ispezioni nei casi previsti dalla legge, l'Autorità si avvale del Servizio ispettivo fissando l'oggetto, la data di inizio e di ultimazione dell'ispezione.

4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, della legge, il procedimento, i diritti, gli obblighi dei soggetti interessati e l'accesso agli atti, sono disciplinati dalle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Art. 11 - Esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'Autorità

1. L'Autorità provvede alla contestazione della violazione del dovere di informazione di cui all'articolo 4, commi 6 e 17, della legge, e del dovere di esatta dichiarazione e di dimostrazione circa il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui all'articolo 10, comma 1-quater, della legge, concedendo un termine non inferiore a venti giorni per la presentazione di eventuali giustificazioni scritte.

2. Decorso il termine, di cui al comma 1, l'Autorità valuta le giustificazioni eventualmente pervenute e delibera in merito.

3. I provvedimenti prevedono il termine di pagamento delle sanzioni, e sono impugnabili con ricorso al giudice amministrativo nei modi e nei termini di legge.

4. Nel caso di sanzione pecuniaria irrogata per violazione degli obblighi di veridicità delle dichiarazioni e delle dimostrazioni, ai sensi dell'articolo 10, comma 1-quater, della legge, il provvedimento è trasmesso all'Osservatorio dei lavori pubblici.

5. Nel caso di cui all'articolo 4, comma 8, della legge, l'Autorità informa i soggetti competenti per l'applicazione delle sanzioni disciplinari. L'Amministrazione è tenuta a comunicare all'Autorità l'esito del procedimento disciplinare.

Art. 12 - Attività di controllo del Ministero della difesa sul rispetto delle procedure per la realizzazione delle infrastrutture

1. Il Ministero della difesa svolge un'autonoma attività di controllo sul rispetto delle procedure per verificare

a) la regolare trasmissione dei dati all'Osservatorio dei lavori pubblici

b) la correttezza degli atti tecnico-amministrativi

c) la qualità dei lavori e delle opere realizzati

d) il rispetto dei tempi di esecuzione programmati

e) la regolare tenuta della documentazione tecnico-amministrativa.

2. La funzione ispettiva e di controllo è esercitata da Geniodife, quale titolare dell'amministrazione dei beni immobili, demaniali e patrimoniali, assegnati in uso governativo al Ministero della difesa.

Art. 13 - Vigilanza sul mantenimento, l'amministrazione e la gestione delle infrastrutture

1. Gli organi tecnici centrali di Forza armata esercitano l'azione di vigilanza sul mantenimento, l'amministrazione e la gestione delle infrastrutture in conformità alle istruzioni tecnico-amministrative di cui all'articolo 8.

2. Particolari azioni di verifica sono svolte da Geniodife sull'esercizio di impianti speciali, in relazione a specifiche norme di prevenzione antinfortunistica e igiene sul lavoro. La mancata rispondenza alle predette norme comporta la sospensione dell'esercizio dell'impianto. Eventuali autorizzazioni per l'esercizio in deroga possono essere concesse esclusivamente da Geniodife, che determina altresì i limiti e le condizioni.

Art. 14 - Provvedimenti

1. Geniodife informa lo Stato maggiore di Forza armata al quale l'ente appartiene nei casi di

a) negligente azione di mantenimento delle infrastrutture

b) mancato aggiornamento dell'inventano

c) uso di impianti speciali in difformità alle norme sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene del lavoro.

Art. 15 - Potere sanzionatorio degli organi del Ministero della difesa

1. Lo Stato maggiore competente assegna un termine massimo di trenta giorni per la presentazione di giustificazioni scritte, decorso il quale valuta le giustificazioni presentate e decide in merito, informandone Geniodife.

Art. 16 - Fasi del procedimento attuativo

1. Il procedimento attuativo di ogni singolo intervento si compone di tre fasi

a) progettazione

b) affidamento

c) esecuzione.

2. Gli incarichi di responsabile delle fasi del procedimento, o di responsabile unico, sono assegnati

a) da Geniodife per le opere di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6

b) dalla Forza armata per i lavori di cui all'articolo 7

c) dai comandi degli enti di Forza armata nei casi in cui siano incaricati della realizzazione degli interventi.

Art. 17 - Responsabili del procedimento

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge, può essere nominato un responsabile per ogni singola fase di cui all'articolo 16, comma 1, o un responsabile unico. Il responsabile unico del procedimento, ovvero i responsabili per ogni singola fase, sono tecnici individuati nell'ambito degli organici dell'Amministrazione.

2. Il responsabile del procedimento, ovvero il responsabile per ogni singola fase, provvede a creare le condizioni affinchè il processo realizzativo del- l'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.

3. Il responsabile del procedimento, è un ufficiale del Genio che ricopre un incarico dirigenziale. Il responsabile della fase di progettazione e di esecuzione deve, inoltre, essere in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell'intervento da realizzare. Nei casi poco complessi, può essere nominato un responsabile unico, non dirigente, in possesso, di titolo di studio adeguato alla natura dell'intervento da realizzare. In detti casi, il responsabile del procedimento, può ricoprire anche incarichi di progettazione e di direzione dei lavori, limitatamente ad interventi di importo non superiore a 100.000 euro.

4. Il responsabile del procedimento, ovvero il responsabile per ogni singola fase, svolge i propri compiti avvalendosi delle risorse assegnate.

 

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